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Modalità di esercizio venatorio aree di rispetto

by rootATCAN2

Specie cacciabili, forme, modalità e tempi di caccia consentiti nelle Aree di Rispetto per la S.V. 2023/2024

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Di seguito tutte le limitazioni e le modalità consentite circa l’esercizio venatorio all’interno delle Aree di Rispetto, con finalità di tutela ed incremento della produttività della piccola selvaggina stanziale cacciabile:

  • Per la S.V. 2023/2024 vige il divieto di addestramento ed allenamento cani ed il divieto di caccia a Lepre, Fagiano, Coturnice e Starna;
  • È vietato l’esercizio venatorio all’avifauna migratoria in forma vagante e da appostamento temporaneo e fisso;
  • È consentita la caccia di selezione al Cinghiale ed ai Cervidi secondo le modalità previste dal R.R. 3/2012, dal calendario venatorio regionale vigente e dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati dalla Regione Marche;
  • È consentita la caccia del Cinghiale in forma collettiva secondo le modalità previste dal R.R. 3/2012, dal calendario venatorio regionale vigente e dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati dalla Regione Marche.

Prelievo venatorio della Volpe nelle Aree di Rispetto
L’esercizio della caccia alla Volpe con utilizzo di cani è consentito nelle giornate e nei tempi definiti dal Calendario Venatorio Regionale vigente con le seguenti modalità:

  • La caccia può essere svolta da gruppi composti da un minimo di n. 5 ad un massimo di n. 10 componenti con l’ausilio di un massimo di n. 6 cani;
  • L’attività di prelievo deve essere svolta in presenza di Guardia Venatoria Volontaria designata dall’ATC AN2 o da un suo componente del Comitato di Gestione;
  • Il gruppo che intende operare il prelievo dovrà dare comunicazione alla segreteria dell’ATC della volontà di esercitare la caccia con almeno n. 3 giorni di preavviso;
  • L’A.T.C. rilascerà apposita autorizzazione;
  • Rispetto alle dimensioni dell’Area di Rispetto l’ATC potrà ammettere giornalmente anche più di un gruppo di cacciatori e comunque in un rapporto di densità massima di n. 1/100 ettari.
  • Durante l’azione di prelievo il cacciatore è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento ad alta visibilità (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo;
  • Per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell’esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm.

Legge 7/95

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LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1995, n. 7

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria. ( B.U. 12 gennaio 1995, n. 2 )

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